MARCATURA CE

Innanzitutto occorre fare attenzione al lessico usato nel trattare l’argomento poiché CE non è un marchio nel senso che viene dato a questo termine; la Comunità stessa nel definire la materia usa il termine Marking (Marcatura) per non creare equivoci, poiché la marcatura CE non può essere assimilata ad un marchio di qualità o di conformità alle norme o di sicurezza ecc…

La definizione che si ritiene essere la più significativa è la seguente:

Marcatura CE=dimostrazione visiva,apposta dal costruttore o dal suo mandatario,della conformità del prodotto ai requisiti delle Direttive applicabili.

  1. La marcatura CE attesta la conformità a tutte le Direttive applicabili ad un prodotto,unica eccezione temporanea il periodo transitorio.

  2. La marcatura CE non attesta solamente che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali delle Direttive,ma anche che tutte le procedure e le altre prescrizioni delle Direttive sono state seguite e portate a termine.

  3. La marcatura CE è sempre apposta dal costruttore o da chi per esso.

E’importante sottolineare questo aspetto poiché spesso si equivoca ritenendo che la marcatura sia rilasciata da Enti terzi.Ciò non è vero neppure nel caso che un Ente Terzo sia coinvolto nella procedura di valutazione della conformità.

Non è richiesto che la dichiarazione di conformità accompagni i prodotti ma deve essere tenuta dal costruttore o dall’importatore o dal mandatario a disposizione delle autorità di controllo.
Per il cliente deve essere sufficiente accertare che il prodotto rechi la marcatura.

 

MARCHIO CE
"applicazione della direttiva macchine"
.

Le direttiva CEE impongono agli stati membri di emanare leggi e regolamenti tali da garantire i "criteri minimi di sicurezza e tutela della salute del consumatore" nell'ambito della libera circolazione dei beni e dei servizi nella Comunità Europea.


                       Al recepimento segue l'obbligo da parte di ogni costruttore od importatore stabilito nella Comunità,di apporre il marchio CE sul proprio prodotto a dimostrazione della garanzia richiesta dalla legge. 
Il marchio CE, che garantisce il rispetto da parte del fabbricante di tutti gli obblighi riguardanti la conformità del prodotto alle direttive comunitarie applicabili,può esser apposto soltanto sui prodotti previsti dalle direttive stesse, dopo aver ottemperato alle loro disposizioni, che indicano, fra l'altro, anche l'iter burocratico e tecnico indispensabile per avere il diritto d'apporre il marchio.

Per le macchine in generale si applicano le disposizioni delle direttive 89/392 e 91/368,obbligatorie dal 1 gennaio 1995 per immettere sul mercato europeo il proprio prodotto,mentre sono ancora in regime transitorio,e quindi volontarie,le direttive 93/44 e 93/68,che sono diventate obbligatorie dal 1 gennaio 1997.


                        In estrema sintesi, la Direttiva 89/392, più nota come Direttiva Macchine prevede i seguenti obblighi: 
                 costituzione del Fascicolo Tecnico;
                 redazione del manuale d'istruzioni d'uso della macchina;
                 valutazione da parte di un organismo notificato del fascicolo tecnico o del prototipo per le macchine dell'allegato 4; 
                 redazione della Dichiarazione di conformità CE; 
                 apposizione del marchio CE.


                         La direttiva si applica anche ai componenti di sicurezza, alle macchine destinate ad essere incorporate in sistemi complessi, agli impianti ed alle macchine modificate per necessità tecnico-funzionali aziendali.

Infine la "clausola di salvaguardia" prevista dall'articolo 7 della Direttiva,consente agli stati membri di adottare tutte le misure utili per limitare o vietare l'immissione sul mercato, oppure di decretare il ritiro della macchina,nel caso sia constatato un uso non conforme del marchio CE od il perdurare di rischi tali da pregiudicare la salute e/o la sicurezza della persona, degli animali e dei beni..

 

CAMPO DI APPLICAZIONE

L'Art. 1 della Direttiva 89/392/CEE (e le sue successive integrazioni) definisce il campo di applicazione della stessa, fornendo la definizione di "macchina":

Ai sensi della direttiva, s'intende per "macchina" un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, e eventualmente con azionatori, con circuiti di comando e di potenza, ecc., connessi solidamente per un'applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento e il condizionamento di un materiale.

Inoltre si considera "macchina" un insieme di macchine e di apparecchi che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale.

Inoltre si considera "macchina" un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile.

 

La Direttiva si applica anche ai componenti di sicurezza secondo la seguente definizione:

Ai fini della presente direttiva, per "componente di sicurezza" si intende un componente, purché non sia una attrezzatura intercambiabile, che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.

 

L'Art. 1, comma 3, definisce le tipologie di macchine che sono escluse dal campo di applicazione.

In particolare sono escluse:

- tutte le macchine i cui rischi sono principalmente di origine elettrica, che sono regolate dalla Direttiva 73/23/CEE;

- tutte le macchine e i componenti di sicurezza che sono oggetto di altre direttive specifiche.

- le macchine la cui unica fonte di energia sia la forza umana diretta,

- le macchine per uso medico utilizzate direttamente sul paziente,

- i materiali specifici per i parchi di divertimenti,

- le caldaie a vapore e i recipienti a pressione,

- le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, se difettose, possono provocare un'emissione di radioattività,

- le fonti radioattive incorporate in una macchina,

- le armi da fuoco,

- i serbatoi di magazzinaggio e le condutture per il trasporto di benzina, gasolio per autotrazione, liquidi infiammabili e sostanze pericolose,

- i mezzi di trasporto, vale a dire i veicoli ed i loro rimorchi destinati unicamente al trasporto di persone per via aerea oppure sulle reti stradali, ferroviarie oppure per via navigabile e i mezzi di trasporto, nella misura in cui sono concepiti per il trasporto di merci per via aerea oppure sulle reti stradali o ferroviarie pubbliche o per via navigabile. Non sono esclusi i veicoli utilizzati nell'industria per l'estrazione di minerali,

- le navi marittime e le unità mobili offshore, nonché le attrezzature utilizzate a bordo di tali navi o unità,

- gli impianti a cavi, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non pubblico di persone

- i trattori agricoli e forestali quali definiti al paragrafo 1 della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote modificata dalla direttiva 85/297/CEE ,

- macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine.

- gli ascensori che collegano in modo permanente piani definiti di edifici e costruzioni mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, e che è destinata al trasporto:

- di persone,

- di persone e cose,

- soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può penetrarvi senza difficoltà, e attrezzata con elementi di comando situati al suo interno o al- la portata di una persona che si trovi al suo interno,

- i mezzi adibiti al trasporto di persone che utilizzano veicoli a cremagliera,

- gli accessori utilizzati nei pozzi delle miniere,

- gli elevatori di scenotecnica,

- gli accessori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e materiale.

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